Reclami

Responsabile del trattamento dei reclami è il Responsabile della Funzione di Compliance

Eventuali reclami vanno indirizzati
via PEC all’indirizzo atlassgr-spa@legalmail.it o con raccomandata A/R all’indirizzo della società Corso Europa 16 – MILANO e verranno gestiti ai sensi della relativa policy adottata dal Consiglio di Amministrazione

La Società effettua tempestivamente l’esame delle comunicazioni scritte ricevute.
Qualora la documentazione sia qualificata come reclamo, la SGR comunica per iscritto al Cliente/potenziale Cliente in modo chiaro e in un linguaggio semplice e di facile comprensione le proprie determinazioni in relazione al reclamo in un termine non superiore a 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.
Il reclamo si intende composto quando il Cliente non dia seguito alla risposta contenente le determinazioni della SGR nei 90 giorni successivi all’invio della stessa, ovvero in seguito alla composizione della controversia per via giudiziaria o mediante transazione tra le parti.

La SGR aderisce a tal fine all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all’Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore al dettaglio ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
L’accesso all’Arbitro è del tutto gratuito per l’investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
Potranno essere sottoposte all’Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 Euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenute le società di gestione del risparmio nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ivi compresa la commercializzazione. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte della società di gestione del risparmio degli obblighi sopra esposti e quelli che non hanno natura patrimoniale.
Ulteriori informazioni sono altresì reperibili sul sito www.acf.consob.it.